Ordinanza divieto di accesso ai cani ai giardini pubblici.
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Ordinanza divieto di accesso ai cani ai giardini pubblici.
Salve, vivo in un "paese" di circa 3000 anime in provincia di Latina.
Circa 2 mesi fa il sindaco ha emanato un'ordinanza di divieto di accesso ai cani a tutti i giardini pubblici, senza che ci sìa un'area attrezzata per loro.
Essa è stata pubblicata sulla pagina fb del comune e affissa sulle bacheche, e subito coperta da altri avvisi...
La cosa che mi da piu fastidio è che in nessun giardino ci sono cartelli di divieto con num di ordinanza, ma gli assessori e acuni esseri bipedi del mio paese appena vedono qualcuno ai giardini con il cane iniziano a dire che i cani nn possono stare nei giardini e chiamano la polizia locale, che trovandosi tra l'incudine e il martello e nn potendo fare il verbale (150 euro), lo invita ad uscire!
Io trovo questa cosa assurda, infatti ho gia contattato l'earth che tramite il legale ha inviato una diffida al sindaco obbligandolo a realizzare un'area cani.
Siccome ho capito che i tempi non saranno brevi, qualcuno può dirmi se nel frattempo posso procurarmi un pezzo di carta con scritte le condizioni (cartelli...)per far si che questo tipo di ordinanza sìa valida?
Aiutatemi...grazie.
Circa 2 mesi fa il sindaco ha emanato un'ordinanza di divieto di accesso ai cani a tutti i giardini pubblici, senza che ci sìa un'area attrezzata per loro.
Essa è stata pubblicata sulla pagina fb del comune e affissa sulle bacheche, e subito coperta da altri avvisi...
La cosa che mi da piu fastidio è che in nessun giardino ci sono cartelli di divieto con num di ordinanza, ma gli assessori e acuni esseri bipedi del mio paese appena vedono qualcuno ai giardini con il cane iniziano a dire che i cani nn possono stare nei giardini e chiamano la polizia locale, che trovandosi tra l'incudine e il martello e nn potendo fare il verbale (150 euro), lo invita ad uscire!
Io trovo questa cosa assurda, infatti ho gia contattato l'earth che tramite il legale ha inviato una diffida al sindaco obbligandolo a realizzare un'area cani.
Siccome ho capito che i tempi non saranno brevi, qualcuno può dirmi se nel frattempo posso procurarmi un pezzo di carta con scritte le condizioni (cartelli...)per far si che questo tipo di ordinanza sìa valida?
Aiutatemi...grazie.
alessandr079- Numero di messaggi : 18
Età : 44
Località : maenza
Data d'iscrizione : 09.11.13
Re: Ordinanza divieto di accesso ai cani ai giardini pubblici.
Effettivamente anche a me la cosa sembra molto strana. Premesso che non mi è mai capitata una cosa simile, al tuo posto contatterei lo sportello del cittadino della tua provincia, o via e-mail, o telefonicamente e dopo aver spiegato il problema, mi farei dire quali sono le leggi che disciplinano la detenzione degli animali e la loro circolazione nei luoghi pubblici, e sopratutto fino a che punto l'amministrazione comunale può spingersi con i divieti. Dopo di che con dati alla mano chiederei un appuntamento privato al sindaco del tuo comune ed esporrei il mio disagio chiedendo il perchè è arrivato ad un tale divieto; meglio sarebbe se tu fossi appoggiato da qualche tuo compaesano con lo stesso problema, più siete uniti meglio sarà far valere i vostri diritti e, sopratutto, quelli dei vostri cani.
Auguri e facci sapere!
Auguri e facci sapere!
Greta'77- Numero di messaggi : 145
Età : 47
Località : Mantova
Data d'iscrizione : 09.09.14
Re: Ordinanza divieto di accesso ai cani ai giardini pubblici.
Non è farina del mio sacco ma un semplice taglia e incolla di una pagina di Altalex.
Vietato l'ingresso ai cani! Illegittime le restrizioni assolute nei giardini pubblici
TAR Basilicata-Potenza, sez. I, sentenza 17.10.2013 n° 611 (Riccardo Bianchini)
Il giudice amministrativo ha avuto modo di confrontarsi con un tema, invero non certo usuale, ma degno di rilievo proprio in considerazione della peculiarità del caso concreto.
Il fatto originante la controversia è relativo a un'amministrazione comunale che aveva emanato un provvedimento volto a tutelare l'igiene pubblica e, nel far ciò, erano stati posti stringenti limitazioni alla possibilità di introdurre in aree pubbliche cani, ancorché debitamente accompagnati.
Più in particolare, nel provvedimento poi impugnato da una associazione animalista veniva ordinato ai proprietari di cani di non lasciare gli animali liberi di vagare senza custodia e ai detentori degli stessi di munirsi di strumenti idonei alla raccolta degli escrementi: oltre a ciò – incontestato da parte dell'associazione ricorrente – veniva però anche vietato in maniera assoluta l’ingresso dei cani nelle scuole, strutture sportive e nei giardini pubblici comunali e nei luoghi in cui siano presenti giochi per bambini.
A fronte di tale stringente limitazione - questa sì impugnata con la proposizione di ricorso giurisdizionale nella parte in cui vietava ai cittadini di accedere coi loro cani nelle predette aree pubbliche - venivano sollevati una pluralità di censure.
Il giudice amministrativo, nel valutare la fondatezza del ricorso, ha centrato il proprio ragionamento sul fatto che l'amministrazione comunale aveva già posto in essere una regolamentazione atta a salvaguardare l'interesse pubblico in questione: ossia l'igiene pubblica. Essa aveva infatti posto l'obbligatorietà della raccolta degli escrementi e, di più, che gli accompagnatori dell'animale fossero in possesso di strumenti idonei alla raccolta.
Da ciò la violazione del principio di proporzionalità laddove l'amministrazione ha comunque vietato l'ingresso nelle aree pubbliche agli animali, in quanto l'interesse pubblico era già stato soddisfatto senza che vi fosse necessità di aggravare ulteriormente la posizione dei titolari di diritti sugli animali attraverso l'imposizione di vincoli alla limitazione alla libertà di circolazione.
Su quest'ultimo punto, pare interessante osservare che, così affermando, il giudice amministrativo implicitamente ha ricondotto alla libertà di circolazione del proprietario dell'animale il fatto che esso possa liberamente circolare assieme al proprio animale d'affezione.
(Altalex, 11 novembre 2013. Nota di Riccardo Bianchini)
Vietato l'ingresso ai cani! Illegittime le restrizioni assolute nei giardini pubblici
TAR Basilicata-Potenza, sez. I, sentenza 17.10.2013 n° 611 (Riccardo Bianchini)
Il giudice amministrativo ha avuto modo di confrontarsi con un tema, invero non certo usuale, ma degno di rilievo proprio in considerazione della peculiarità del caso concreto.
Il fatto originante la controversia è relativo a un'amministrazione comunale che aveva emanato un provvedimento volto a tutelare l'igiene pubblica e, nel far ciò, erano stati posti stringenti limitazioni alla possibilità di introdurre in aree pubbliche cani, ancorché debitamente accompagnati.
Più in particolare, nel provvedimento poi impugnato da una associazione animalista veniva ordinato ai proprietari di cani di non lasciare gli animali liberi di vagare senza custodia e ai detentori degli stessi di munirsi di strumenti idonei alla raccolta degli escrementi: oltre a ciò – incontestato da parte dell'associazione ricorrente – veniva però anche vietato in maniera assoluta l’ingresso dei cani nelle scuole, strutture sportive e nei giardini pubblici comunali e nei luoghi in cui siano presenti giochi per bambini.
A fronte di tale stringente limitazione - questa sì impugnata con la proposizione di ricorso giurisdizionale nella parte in cui vietava ai cittadini di accedere coi loro cani nelle predette aree pubbliche - venivano sollevati una pluralità di censure.
Il giudice amministrativo, nel valutare la fondatezza del ricorso, ha centrato il proprio ragionamento sul fatto che l'amministrazione comunale aveva già posto in essere una regolamentazione atta a salvaguardare l'interesse pubblico in questione: ossia l'igiene pubblica. Essa aveva infatti posto l'obbligatorietà della raccolta degli escrementi e, di più, che gli accompagnatori dell'animale fossero in possesso di strumenti idonei alla raccolta.
Da ciò la violazione del principio di proporzionalità laddove l'amministrazione ha comunque vietato l'ingresso nelle aree pubbliche agli animali, in quanto l'interesse pubblico era già stato soddisfatto senza che vi fosse necessità di aggravare ulteriormente la posizione dei titolari di diritti sugli animali attraverso l'imposizione di vincoli alla limitazione alla libertà di circolazione.
Su quest'ultimo punto, pare interessante osservare che, così affermando, il giudice amministrativo implicitamente ha ricondotto alla libertà di circolazione del proprietario dell'animale il fatto che esso possa liberamente circolare assieme al proprio animale d'affezione.
(Altalex, 11 novembre 2013. Nota di Riccardo Bianchini)
tinpa- Numero di messaggi : 6468
Età : 61
Località : Alessandria
Data d'iscrizione : 17.01.09
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