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Messaggio Da littlearch Sab Set 01, 2012 9:56 pm

stasera pensavo alle leggi che regolano l'accesso dei cani nelle aree pubbliche e i documenti necessari, così sono riuscita a risalire all'ordinamento comunale della mia zona ovvero Torino. Apro così questo topic, non so se ne esiste già uno simile, in modo tale che ciscuno possa inserire quello della sua zona e informare così i vicini di casa. Sperando di fare cosa gradita ai miei concittadini ecco ciò che stabilisce il comune di torino:
http://www.comune.torino.it/regolamenti/320/320.htm#art21
In particolare ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. La Civica Amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.
Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.

Sui mezzi pubblici di trasporto, comprese le linee di metropolitana, i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso e previa comunicazione scritta all'Ufficio Tutela Animali. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle Forze dell'Ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati.Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.

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