Parco di Jesolo: polpette avvelenate
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Irene
Monica_v
6 partecipanti
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Parco di Jesolo: polpette avvelenate
Copio/incollo un messaggio fb di June Factory:
Claudia polpette avvelenate al parco di jesolo paese (quello del municipio per intenderci) un bulldog inglese è morto pochi giorni fa, in meno di un'ora! attenzione!!!!
Claudia polpette avvelenate al parco di jesolo paese (quello del municipio per intenderci) un bulldog inglese è morto pochi giorni fa, in meno di un'ora! attenzione!!!!
Monica_v- Numero di messaggi : 230
Località : Verona
Data d'iscrizione : 26.02.09
Re: Parco di Jesolo: polpette avvelenate
Grazie Monica.
Irene- Numero di messaggi : 423
Età : 51
Località : Volpago del Montello
Data d'iscrizione : 15.10.10
Re: Parco di Jesolo: polpette avvelenate
meglio tenere gli occhi aperti!
*Kia*- Numero di messaggi : 3109
Età : 42
Località : milano
Data d'iscrizione : 10.09.09
Re: Parco di Jesolo: polpette avvelenate
Stessi fattacci stanno di nuovo avvenendo anche nelle aree cani della mia città...
Io davvero non riesco a comprendere.
Io davvero non riesco a comprendere.
~Marta~- Numero di messaggi : 1414
Età : 40
Località : Senigallia
Data d'iscrizione : 10.10.09
Re: Parco di Jesolo: polpette avvelenate
La stupidità e l'ignoranza di queste persone è enorme.
In questi casi, oltre alla scontata condanna morale, non sarebbe male ricordare loro cosa rischiano:
- Art. 544-bis. Uccisione di animali. Chiunque, per crudelta` o senza necessita`, cagiona la morte di un animale e` punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
- Art. 544-ter. Maltrattamento di animali. Chiunque, per crudelta` o senza necessita`, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche e` punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena e` aumentata della meta` se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
- art. 638 comma 1 del codice penale (uccisione o danneggiamento di animali altrui) – Chiunque, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno.
- art. 440 del codice penale (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari) – Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendolo pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
- art. 21 della legge 157/92 sulla caccia – divieti – E’ vietato a chiunque: usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre.
- art. 30 della legge 157/92 sulla caccia - sanzioni penali - comma h: L'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami.
Senza considerare la possibilità, non remota, di causare l'avvelenamento e la possibile morte di un bambino.
Metti un boccone avvelenato perché ti sta sulle palle il vicino che non raccoglie le feci del suo cane e finisci in prigione! Un vero comportamento da idiota!
In questi casi, oltre alla scontata condanna morale, non sarebbe male ricordare loro cosa rischiano:
- Art. 544-bis. Uccisione di animali. Chiunque, per crudelta` o senza necessita`, cagiona la morte di un animale e` punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
- Art. 544-ter. Maltrattamento di animali. Chiunque, per crudelta` o senza necessita`, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche e` punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena e` aumentata della meta` se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
- art. 638 comma 1 del codice penale (uccisione o danneggiamento di animali altrui) – Chiunque, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno.
- art. 440 del codice penale (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari) – Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendolo pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
- art. 21 della legge 157/92 sulla caccia – divieti – E’ vietato a chiunque: usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre.
- art. 30 della legge 157/92 sulla caccia - sanzioni penali - comma h: L'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami.
Senza considerare la possibilità, non remota, di causare l'avvelenamento e la possibile morte di un bambino.
Metti un boccone avvelenato perché ti sta sulle palle il vicino che non raccoglie le feci del suo cane e finisci in prigione! Un vero comportamento da idiota!
Stefano Del Cucina- Numero di messaggi : 5127
Età : 60
Località : San Giovanni Valdarno
Data d'iscrizione : 13.05.09
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