Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
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Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
Mi piacerebbe sapere se l'allevatore da cui si compra un cane deve rilasciare una ricevuta/fattura al momento del pagamento. Ve lo chiedo perché ho letto che i privati non dovrebbero vendere i cuccioli xche' non essendo allevatori ometterebbero il pagamento delle tasse.. Ma se l'allevatore non rilascia la ricevuta non è la stessa cosa? Paga le tasse in modo diverso?
Ovviamente è solo una curiosità non polemica
Ovviamente è solo una curiosità non polemica
Giuliaeco- Numero di messaggi : 4986
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Re: Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
Ogni transazione commerciale dovrebbe avere una sua documentazione, soprattutto perché, al di là del lato fiscale, costituisce una garanzia.
tinpa- Numero di messaggi : 6468
Età : 61
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Re: Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
Io ho ricevuto la...ricevuta :)
Fed&Joy- Numero di messaggi : 3211
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Re: Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
.. Ma allora chi non la rilascia e pubblicizza molto le cucciolate tipo su Internet richia grosso!
Giuliaeco- Numero di messaggi : 4986
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Re: Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
Onestamente non saprei...penso che anche chi vende macchine o moto usate (privati) allora dovrebbe rischiare..Giulia&co ha scritto:
.. Ma allora chi non la rilascia e pubblicizza molto le cucciolate tipo su Internet richia grosso!
Fed&Joy- Numero di messaggi : 3211
Età : 35
Località : bo
Data d'iscrizione : 27.08.09
Re: Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
Be' tutti quelli che 'fanno i furbi' potenzialmente rischiano
Giuliaeco- Numero di messaggi : 4986
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Re: Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
L'argomento mi ha intrippato e ho trovato un link http://www.enci.it/documenti/fisco_allevatore/trattamento_fiscale.php
E' na roba complicatissima. io ho capito che le attività di allevamento sono considerate attività agricole se collegate, seppur in via teorica, con la coltivazione del fondo e la produzione di foraggio destinata all’alimentazione degli animali. L’obiettivo, sempre teorico, è che l’allevamento di ogni singola specie sia raggiunto con mangimi ottenibili per almeno un quarto del terreno e pagano le tasse in via forfettaria con calcoli sul terreno (!)
Sono considerati imprenditori coloro che possiedono almeno cinque fattrici e producono almeno trenta cuccioli all'anno ed allora devono dichiarare 7 euro circa a cane oltre i 30 cuccioli!
In sostanza per un allevatore la ricevuta fiscale non è prevista c'è al massimo una ricevuta semplice che non ha valore fiscale.
Però è talmente complesso che uno che vuole essere in regola deve fare na' fatica.....
E' na roba complicatissima. io ho capito che le attività di allevamento sono considerate attività agricole se collegate, seppur in via teorica, con la coltivazione del fondo e la produzione di foraggio destinata all’alimentazione degli animali. L’obiettivo, sempre teorico, è che l’allevamento di ogni singola specie sia raggiunto con mangimi ottenibili per almeno un quarto del terreno e pagano le tasse in via forfettaria con calcoli sul terreno (!)
Sono considerati imprenditori coloro che possiedono almeno cinque fattrici e producono almeno trenta cuccioli all'anno ed allora devono dichiarare 7 euro circa a cane oltre i 30 cuccioli!
In sostanza per un allevatore la ricevuta fiscale non è prevista c'è al massimo una ricevuta semplice che non ha valore fiscale.
Però è talmente complesso che uno che vuole essere in regola deve fare na' fatica.....
GIULYeZED- Numero di messaggi : 412
Età : 49
Località : Como
Data d'iscrizione : 22.02.11
Re: Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
Grazie Giuliana per la tua spiegazione!! Allora come immaginavo le tasse le pagano in un altro modo ovvero fisse per ogni cucciolo come hai scritto tu
Giuliaeco- Numero di messaggi : 4986
Età : 45
Località : Savona
Data d'iscrizione : 31.07.10
Re: Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
Riapro questo topic perché mi chiedevo: come funziona per un privato? Chi fa cucciolate in casa e chiede anche solo un rimborso spese deve pagare le tasse? E come se non ha la partita IVA e non può rilasciare una ricevuta/fattura?
Giuliaeco- Numero di messaggi : 4986
Età : 45
Località : Savona
Data d'iscrizione : 31.07.10
Re: Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
Non dai nessuna ricevuta e non ci paghi le tasse ! Credo che ci sia un numero massimo annuo che uno può fare senza incorrere a nessuna spesa fiscale.
Re: Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
a me non hanno dato nienteGiulia&co ha scritto:Mi piacerebbe sapere se l'allevatore da cui si compra un cane deve rilasciare una ricevuta/fattura al momento del pagamento. Ve lo chiedo perché ho letto che i privati non dovrebbero vendere i cuccioli xche' non essendo allevatori ometterebbero il pagamento delle tasse.. Ma se l'allevatore non rilascia la ricevuta non è la stessa cosa? Paga le tasse in modo diverso?
Ovviamente è solo una curiosità non polemica
Re: Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
urca sai sempre tuttoSiria ha scritto:Non dai nessuna ricevuta e non ci paghi le tasse ! Credo che ci sia un numero massimo annuo che uno può fare senza incorrere a nessuna spesa fiscale.
grazie
Giuliaeco- Numero di messaggi : 4986
Età : 45
Località : Savona
Data d'iscrizione : 31.07.10
Re: Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
Siria ha scritto:Non dai nessuna ricevuta e non ci paghi le tasse ! Credo che ci sia un numero massimo annuo che uno può fare senza incorrere a nessuna spesa fiscale.
Mi pare che la cosa funzioni fino ad una entrata lorda pari a 5000 euro annui, cifra orientativa ma in ogni caso non tanto distante. Se già lavori, e quindi hai una entrata che buon senso voglia già superi quella cifra, devi dichiarare allo stesso tempo tutte le altre entrate. In via ipotetica, perché tra il dire ed il fare c'è sempre di mezzo un sacco di furboni che, visto l'andazzo generale, non hanno secondo me neanche tutti i torti ma, questo, è un discorso a parte.
Per la cronaca, io la ricevuta l'ho ottenuta normalmente senza problemi.
JinChamp- Numero di messaggi : 331
Età : 37
Località : Napoli
Data d'iscrizione : 16.01.12
Re: Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
quoto!!! tra un pò dobbiamo pagare le tasse pure sulla carta igienica! più caghi più paghi!però i politici evadono centinaia di migliaia di euro e tutto va bene! il povero cristo che non fà una fattura di 500 € si prende un palo nel Kulo!JinChamp ha scritto:Siria ha scritto:Non dai nessuna ricevuta e non ci paghi le tasse ! Credo che ci sia un numero massimo annuo che uno può fare senza incorrere a nessuna spesa fiscale.
Mi pare che la cosa funzioni fino ad una entrata lorda pari a 5000 euro annui, cifra orientativa ma in ogni caso non tanto distante. Se già lavori, e quindi hai una entrata che buon senso voglia già superi quella cifra, devi dichiarare allo stesso tempo tutte le altre entrate. In via ipotetica, perché tra il dire ed il fare c'è sempre di mezzo un sacco di furboni che, visto l'andazzo generale, non hanno secondo me neanche tutti i torti ma, questo, è un discorso a parte.
Per la cronaca, io la ricevuta l'ho ottenuta normalmente senza problemi.
cmq OT a parte, io non ho avuto nessuna ricevuta , solo una scrittura privata dove l'allevatore dichiarava di aver ricevuto la somma di € per l'acquisto del cucciolo, era più che altro una mia tutela.
Claudio&Paky- Numero di messaggi : 2729
Età : 38
Località : Milano/Agrigento
Data d'iscrizione : 01.07.10
Re: Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
JinChamp ha scritto:Siria ha scritto:Non dai nessuna ricevuta e non ci paghi le tasse ! Credo che ci sia un numero massimo annuo che uno può fare senza incorrere a nessuna spesa fiscale.
Mi pare che la cosa funzioni fino ad una entrata lorda pari a 5000 euro annui, cifra orientativa ma in ogni caso non tanto distante. Se già lavori, e quindi hai una entrata che buon senso voglia già superi quella cifra, devi dichiarare allo stesso tempo tutte le altre entrate. In via ipotetica, perché tra il dire ed il fare c'è sempre di mezzo un sacco di furboni che, visto l'andazzo generale, non hanno secondo me neanche tutti i torti ma, questo, è un discorso a parte.
Per la cronaca, io la ricevuta l'ho ottenuta normalmente senza problemi.
5.000 euro annui netti...
Anna&Dante- Numero di messaggi : 2007
Età : 49
Località : BOTTICINO
Data d'iscrizione : 08.11.10
Re: Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
io lavoro e supero quel limite, se vendessi i cuccioli di Imo e Lia c'è una voce nel 730 in cui inserire i soldi guadagnati??
Giuliaeco- Numero di messaggi : 4986
Età : 45
Località : Savona
Data d'iscrizione : 31.07.10
Re: Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
Siria ha scritto:Non dai nessuna ricevuta e non ci paghi le tasse ! Credo che ci sia un numero massimo annuo che uno può fare senza incorrere a nessuna spesa fiscale.
è così....massimo 30 cuccioli all'anno....
Re: Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
Giulia&co ha scritto:io lavoro e supero quel limite, se vendessi i cuccioli di Imo e Lia c'è una voce nel 730 in cui inserire i soldi guadagnati??
anche se dovessi dichiarare il guadagno dovresti fare entrate meno uscite....quindi tenerti tutte le ricevute delle spese, medicine ecc, il guinzaglio, le iscrizioni alle mostre....e così via....perchè un allevatore amatoriale è diverso da un allevatore che produce più di 30 cuccioli l'anno....quella incomincia ad essere una vera e propria attività....
Re: Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
Buonasera, secondo il mio modesto parere i redditi derivanti dalla vendita occasionale di cuccioli vanno dichiarati nel modello Unico o 730 nel quadro dei redditi diversi, naturalmente decurtando le spese sostenute per il veterinario, iscrizione, etc...!!
corradonet- Numero di messaggi : 111
Età : 58
Località : Leini
Data d'iscrizione : 25.10.10
Re: Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
L'allevamento Amatoriale nel contesto legislativo
Dott. Bruno Caccia - Dottore Commercialista, Bergamo
Da un anno a questa parte ho avuto modo di frequentare alcune esposizioni
canine al seguito dell'amico Vinicio, che mi ha introdotto nel meraviglioso mondo
dell'allevamento del boxer e che mi consente di condividere questa sua grande
passione.
La partecipazione a queste manifestazioni è stata anche un'occasione per
conoscere altri allevatori che, oltre a farmi acquisire nuove informazioni su tale splendida razza, hanno
generato in me una certa curiosità, derivante da una ricorrente affermazione in merito allo status
giuridico-fiscale dell'allevatore di cani, che si ritiene sia strettamente connesso alla produzione di trenta
cuccioli nell'arco di un anno.
Proprio il numero trenta è stato la molla che ha fatto scattare in me il desiderio di approfondire
l'argomento, spinto anche da una certa deformazione professionale.
Iniziai la ricerca e ritrovai il dato numerico in oggetto nel Decreto del Ministro delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali del 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1994,
il cui unico articolo recita testualmente:
"Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque
fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità"
Finalmente avevo trovato il numero ricercato all'interno di un Decreto che, a sua volta, definisce la Legge
del 23/08/1993, n. 349 dettante le "Norme in materia di attività cinotecnica", pubblicata nella G.U. n.
213 del 10/09/1993.
In sintesi, tali norme stabiliscono che l'allevatore cinofilo è un imprenditore agricolo quando risultano
verificate contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- i redditi che ritrae dall'attività cinotecnica sono prevalenti rispetto a quelli derivanti da eventuali altre
attività economiche non agricole esercitate;
- tiene in allevamento almeno cinque fattrici;
- produce annualmente un numero di cuccioli non inferiore alle trenta unità.
A questo punto cominciai a rendermi conto di quanto fosse imprecisa la convinzione che è diffusa
nell'ambiente cinofilo.
A mio avviso tale confusione può essere stata originata dall'aver considerato soltanto il sostantivo
"imprenditori", traendo la rapida conclusione che chi non possiede i requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 di
fatto, non è imprenditore, trascurando, invece, l'elemento qualificante della norma, rappresentato
dall'aggettivo "agricoli".
Infatti, il Decreto sopra richiamato intende ricomprendere in ambito agricolo anche l'attività cinotecnica,
con le conseguenti facilitazioni in ambito fiscale, urbanistico, agevolativo, ma non si propone di qualificare
imprenditoriale o meno tale attività.
Ma allora se l'allevatore di cani opera al di fuori dell'ambito agricolo, non avendo i requisiti stabiliti dal D.
M. 28101/1994, in quale categoria giuridico-fìscale rientra?
A questa domanda non vi è una risposta univoca ma dipende dalla situazione soggettiva di ciascun
allevatore, la cui attività può farsi ricadere in tre grandi categorie che potremmo definire:
- agricola;
- commerciale;
- commerciale non svolta imprenditorialmente.
Dell'attività agricola abbiamo già detto.
Si è in presenza di imprenditore commerciale quando l'allevatore produce ricavi e svolge la sua attività ai
sensi dell'alt. 4 del DPR. 633/72, che recita "Per esercizio di imprese si intende per professione abituale,
ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole ... , anche se non organizzate in forma di
impresa, ..... "
In questo caso si dovranno predisporre gli strumenti ed i documenti contabili, fiscali, previdenziali
richiesti per il regolare svolgimento di attività imprenditoriali svolte sia in forma individuale sia societaria,
come per esempio l'acquisizione della partita Iva, l'iscrizione al Registro delle Imprese, l'emissione dei
documenti fiscali e la loro registrazione, la dichiarazione dei ricavi e dei redditi conseguiti, ecc ..
Per chi già svolge un'attività imprenditoriale o professionale sarà sufficiente provvedere presso gli Uffici
competenti ad effettuare una variazione, consistente nell'aggiunta all'attività normalmente esercitata,
dell'attività di allevamento, per la quale si potrà tenere una contabilità separata rispetto all'attività
prevalente, determinando il reddito con le stesse modalità utilizzate per le normali attività imprenditoriali,
ossia dalla differenza fra ricavi e costi.
In questa categoria, che potremmo definire dell'allevamento amatoriale, rientra probabilmente la maggior
parte degli appassionati ed è in tale contesto di realtà simili, ma aventi variegate connotazioni, che
diventa arduo addentrarsi in un tentativo di trattazione uniformemente applicabile.
Infatti, mentre è veramente di carattere residuale il soggetto che mantiene presso di se una coppia di
cani, diversa può essere la situazione di colui il quale ha un "mini allevamento" composto da quattro o
cinque soggetti ed è pure titolare di affisso ENCI.
In ogni caso, fatte comunque le dovute distinzioni, peraltro non così nette come potrebbe apparire a
prima vista, sia l'uno sia l'altro soggetto ogni anno potrebbero iscrivere un certo numero di cuccioli nei
registri genealogici dell'ENCI e provvedere poi a cederli a terzi.
Per chiarire l'ambito di esercizio di tale attività ci soccorre l'alt. 81 del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte
Dirette del 22/12/1986 n. 917) il quale al primo comma stabilisce che "Sono redditi diversi, se non
costituiscono redditi di capitali ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla
qualità di lavoratore dipendente:
.................................................
i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente"
Ciò significa che l'allevatore amatoriale che, per esempio, è un lavoratore dipendente, dovrebbe
certificare le vendite dei cuccioli prodotti in un anno mediante semplici ricevute d'incasso e conservare i
documenti relativi alle spese sostenute (p.es. acquisto del mangime, spese veterinarie, ecc.); in questo
modo sarà in condizione di determinare l'eventuale "reddito occasionale", se realizzato, sottraendo le
spese dai ricavi, come indicato dal secondo comma dell'alt. 85 del sopra richiamato T.U.I.R., il quale
stabilisce che "I redditi di cui alle lett. h), i) e I) del comma 1 dell'art 81 sono costituiti dalla differenza tra
l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione ... "
Il denominatore comune delle tre fattispecie in cui ho avuto la presunzione di far rientrare la maggior
parte del microcosmo degli allevatori cinofili è, dal punto di vista tributario, rappresentato dalla necessità
di rendere "ufficiale" un'attività che comunque appare essere fiscalmente rilevante, senza che da ciò
derivi necessariamente un reddito tassabile.
Anche dal punto di vista degli adempimenti, questi si limitano alla emissione di una ricevuta all'atto della
vendita di ogni capo ed alla conservazione dei documenti di spesa sostenuta, al fine di riepilogarli nella
dichiarazione annuale dei redditi, limitandosi ad indicare questi due dati in due righi del quadro relativo ai
redditi prodotti in forma imprenditoriale od occasionale, il cui risultato andrà sommato al reddito
complessivo dell'anno di riferimento.
In concreto le incombenze per le tre categorie sopra specificate saranno per lo più le stesse, ma cambierà
il quadro dichiarativo di riferimento oltre alla obbligatoria applicazione dell' lVA e delle registrazioni
connesse da parte dei soggetti rientranti nel primo e nel secondo gruppo.
In ogni caso si tratta di adempimenti veramente limitati e che richiedono un impegno veramente
modesto.
Arrivato a questo punto, colto da un eccesso di zelo, mi sono chiesto se le implicazioni di un'attività
cinofila di allevamento si esaurissero nelle sole incombenze fiscali o se vi fossero altre disposizioni che
potessero influire sulla ricerca di porre, almeno a livello minimale, le basi per poter operare in tale campo
con una certa tranquillità e consapevolezza di muoversi nel rispetto delle norme e delle regole vigenti nei
diversi campi nei quali tale attività va a impattare.
Infatti, oltre ai regolamenti imposti dalI' ENCI, vi sono pure le Norme d'igiene che non possono essere
trascurate da chi pone in essere un'attività me interagisce con l'ambiente in cui viene esercitata.
A tale proposito ho interpellato l'A.S.L. competente sul territorio di mia residenza ed alcuni comuni della
zona.
Le informazioni che ho raccolto si riferiscono, per ovvii limiti territoriali, al Regolamento d'igiene della
Regione Lombardia ed al "comportamento" di alcuni Comuni della Provincia di Bergamo.
Il Regolamento d'Igiene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nel 4° supplemento
straordinario al n. 43 del 25 ottobre 1989, al punto 3.10.6 del capitolo 10 "Ricoveri per animali"
recita: "La costruzione di ricoveri per animali è soggetta ad approvazione da parte del sindaco che la
concede sentito il parere del responsabile del Servizio n. 1 per quanto attiene le competenze in materia di
igiene del suolo e dell'abitato e del Servizio Veterinario sulla idoneità come ricovero anche ai fini della
profilassi delle malattie diffusive degli animali e ai fini del benessere delle specie allevate.
L'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo accertamento
favorevole dei Responsabili dei Servizi n. 1 e Veterinario secondo le rispettive competenze.
L'autorizzazione deve indicare la specie o le specie di animali nonché il numero dei capi svezzati che
possono essere ricoverati.
Qualora trattasi di:
.......................................
canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
........................................
detta autorizzazione è subordinata al nulla osta previsto dall'art. 24 del Regolamento di polizia veterinaria
approvato con DPR. 8 febbraio 1954, n. 320 e attualmente rilasciato dall' E. R. dei servizi di zona
competente per territorio ".
Quanto sopra, ovviamente, riguarda l'approntamento di un allevamento di dimensioni rilevanti, per il
quale si dovrà ricercare una dislocazione appropriata in zona agricola.
Per quanto concerne un allevamento "amatoriale", non essendovi una previsione specifica per i cani, il
comportamento tenuto dagli Enti interpellati, Comuni e A.S.L., si rifà, per analogia, alle disposizioni
previste per l'allevamento di animali per "uso familiare", dettate al punto 3.10.10, del sopra richiamato
Regolamento d'Igiene della Regione Lombardia, per pollai e conigliaie, il quale stabilisce che "I pollai e le
conigliaie devono essere aerati e mantenuti puliti; devono essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate,
all'interno delle quali sarà ammesso solo un numero di capi limitati all'uso familiare e comunque alla
distanza dalle abitazioni viciniori non inferiori a metri 10".
Praticamente viene ammessa la presenza di cani nell'ambito del tessuto urbano residenziale, in un
numero pari ai residenti dell'unità immobiliare interessata, che abbia però i requisiti di spazio tali da
garantire che i box, nei quali vengono mantenuti i cani nel rispetto delle norme igienicosanitarie sopra
precisate, siano posti contemporaneamente ad almeno cinque metri dal confine e ad almeno dieci metri
dalle altre abitazioni.
Quanto sopra esposto, lungi dall'essere esaustivo, è soltanto un contributo che si spera possa stimolare
ulteriori approfondimenti, al fine di rendere l'allevamento amatoriale del cane di razza un'attività
pienamente integrata nel tessuto sociale e nell'ambiente in cui viene esercitata, evitando di generare
dubbi e diffidenze e contribuendo, invece, a dare consapevolezza del ruolo svolto nel miglioramento delle
qualità di quell'animale che, a ragione, viene definito il migliore amico dell'uomo.
Dott. Bruno Caccia - Dottore Commercialista, Bergamo
Da un anno a questa parte ho avuto modo di frequentare alcune esposizioni
canine al seguito dell'amico Vinicio, che mi ha introdotto nel meraviglioso mondo
dell'allevamento del boxer e che mi consente di condividere questa sua grande
passione.
La partecipazione a queste manifestazioni è stata anche un'occasione per
conoscere altri allevatori che, oltre a farmi acquisire nuove informazioni su tale splendida razza, hanno
generato in me una certa curiosità, derivante da una ricorrente affermazione in merito allo status
giuridico-fiscale dell'allevatore di cani, che si ritiene sia strettamente connesso alla produzione di trenta
cuccioli nell'arco di un anno.
Proprio il numero trenta è stato la molla che ha fatto scattare in me il desiderio di approfondire
l'argomento, spinto anche da una certa deformazione professionale.
Iniziai la ricerca e ritrovai il dato numerico in oggetto nel Decreto del Ministro delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali del 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1994,
il cui unico articolo recita testualmente:
"Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque
fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità"
Finalmente avevo trovato il numero ricercato all'interno di un Decreto che, a sua volta, definisce la Legge
del 23/08/1993, n. 349 dettante le "Norme in materia di attività cinotecnica", pubblicata nella G.U. n.
213 del 10/09/1993.
In sintesi, tali norme stabiliscono che l'allevatore cinofilo è un imprenditore agricolo quando risultano
verificate contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- i redditi che ritrae dall'attività cinotecnica sono prevalenti rispetto a quelli derivanti da eventuali altre
attività economiche non agricole esercitate;
- tiene in allevamento almeno cinque fattrici;
- produce annualmente un numero di cuccioli non inferiore alle trenta unità.
A questo punto cominciai a rendermi conto di quanto fosse imprecisa la convinzione che è diffusa
nell'ambiente cinofilo.
A mio avviso tale confusione può essere stata originata dall'aver considerato soltanto il sostantivo
"imprenditori", traendo la rapida conclusione che chi non possiede i requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 di
fatto, non è imprenditore, trascurando, invece, l'elemento qualificante della norma, rappresentato
dall'aggettivo "agricoli".
Infatti, il Decreto sopra richiamato intende ricomprendere in ambito agricolo anche l'attività cinotecnica,
con le conseguenti facilitazioni in ambito fiscale, urbanistico, agevolativo, ma non si propone di qualificare
imprenditoriale o meno tale attività.
Ma allora se l'allevatore di cani opera al di fuori dell'ambito agricolo, non avendo i requisiti stabiliti dal D.
M. 28101/1994, in quale categoria giuridico-fìscale rientra?
A questa domanda non vi è una risposta univoca ma dipende dalla situazione soggettiva di ciascun
allevatore, la cui attività può farsi ricadere in tre grandi categorie che potremmo definire:
- agricola;
- commerciale;
- commerciale non svolta imprenditorialmente.
Dell'attività agricola abbiamo già detto.
Si è in presenza di imprenditore commerciale quando l'allevatore produce ricavi e svolge la sua attività ai
sensi dell'alt. 4 del DPR. 633/72, che recita "Per esercizio di imprese si intende per professione abituale,
ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole ... , anche se non organizzate in forma di
impresa, ..... "
In questo caso si dovranno predisporre gli strumenti ed i documenti contabili, fiscali, previdenziali
richiesti per il regolare svolgimento di attività imprenditoriali svolte sia in forma individuale sia societaria,
come per esempio l'acquisizione della partita Iva, l'iscrizione al Registro delle Imprese, l'emissione dei
documenti fiscali e la loro registrazione, la dichiarazione dei ricavi e dei redditi conseguiti, ecc ..
Per chi già svolge un'attività imprenditoriale o professionale sarà sufficiente provvedere presso gli Uffici
competenti ad effettuare una variazione, consistente nell'aggiunta all'attività normalmente esercitata,
dell'attività di allevamento, per la quale si potrà tenere una contabilità separata rispetto all'attività
prevalente, determinando il reddito con le stesse modalità utilizzate per le normali attività imprenditoriali,
ossia dalla differenza fra ricavi e costi.
In questa categoria, che potremmo definire dell'allevamento amatoriale, rientra probabilmente la maggior
parte degli appassionati ed è in tale contesto di realtà simili, ma aventi variegate connotazioni, che
diventa arduo addentrarsi in un tentativo di trattazione uniformemente applicabile.
Infatti, mentre è veramente di carattere residuale il soggetto che mantiene presso di se una coppia di
cani, diversa può essere la situazione di colui il quale ha un "mini allevamento" composto da quattro o
cinque soggetti ed è pure titolare di affisso ENCI.
In ogni caso, fatte comunque le dovute distinzioni, peraltro non così nette come potrebbe apparire a
prima vista, sia l'uno sia l'altro soggetto ogni anno potrebbero iscrivere un certo numero di cuccioli nei
registri genealogici dell'ENCI e provvedere poi a cederli a terzi.
Per chiarire l'ambito di esercizio di tale attività ci soccorre l'alt. 81 del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte
Dirette del 22/12/1986 n. 917) il quale al primo comma stabilisce che "Sono redditi diversi, se non
costituiscono redditi di capitali ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla
qualità di lavoratore dipendente:
.................................................
i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente"
Ciò significa che l'allevatore amatoriale che, per esempio, è un lavoratore dipendente, dovrebbe
certificare le vendite dei cuccioli prodotti in un anno mediante semplici ricevute d'incasso e conservare i
documenti relativi alle spese sostenute (p.es. acquisto del mangime, spese veterinarie, ecc.); in questo
modo sarà in condizione di determinare l'eventuale "reddito occasionale", se realizzato, sottraendo le
spese dai ricavi, come indicato dal secondo comma dell'alt. 85 del sopra richiamato T.U.I.R., il quale
stabilisce che "I redditi di cui alle lett. h), i) e I) del comma 1 dell'art 81 sono costituiti dalla differenza tra
l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione ... "
Il denominatore comune delle tre fattispecie in cui ho avuto la presunzione di far rientrare la maggior
parte del microcosmo degli allevatori cinofili è, dal punto di vista tributario, rappresentato dalla necessità
di rendere "ufficiale" un'attività che comunque appare essere fiscalmente rilevante, senza che da ciò
derivi necessariamente un reddito tassabile.
Anche dal punto di vista degli adempimenti, questi si limitano alla emissione di una ricevuta all'atto della
vendita di ogni capo ed alla conservazione dei documenti di spesa sostenuta, al fine di riepilogarli nella
dichiarazione annuale dei redditi, limitandosi ad indicare questi due dati in due righi del quadro relativo ai
redditi prodotti in forma imprenditoriale od occasionale, il cui risultato andrà sommato al reddito
complessivo dell'anno di riferimento.
In concreto le incombenze per le tre categorie sopra specificate saranno per lo più le stesse, ma cambierà
il quadro dichiarativo di riferimento oltre alla obbligatoria applicazione dell' lVA e delle registrazioni
connesse da parte dei soggetti rientranti nel primo e nel secondo gruppo.
In ogni caso si tratta di adempimenti veramente limitati e che richiedono un impegno veramente
modesto.
Arrivato a questo punto, colto da un eccesso di zelo, mi sono chiesto se le implicazioni di un'attività
cinofila di allevamento si esaurissero nelle sole incombenze fiscali o se vi fossero altre disposizioni che
potessero influire sulla ricerca di porre, almeno a livello minimale, le basi per poter operare in tale campo
con una certa tranquillità e consapevolezza di muoversi nel rispetto delle norme e delle regole vigenti nei
diversi campi nei quali tale attività va a impattare.
Infatti, oltre ai regolamenti imposti dalI' ENCI, vi sono pure le Norme d'igiene che non possono essere
trascurate da chi pone in essere un'attività me interagisce con l'ambiente in cui viene esercitata.
A tale proposito ho interpellato l'A.S.L. competente sul territorio di mia residenza ed alcuni comuni della
zona.
Le informazioni che ho raccolto si riferiscono, per ovvii limiti territoriali, al Regolamento d'igiene della
Regione Lombardia ed al "comportamento" di alcuni Comuni della Provincia di Bergamo.
Il Regolamento d'Igiene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nel 4° supplemento
straordinario al n. 43 del 25 ottobre 1989, al punto 3.10.6 del capitolo 10 "Ricoveri per animali"
recita: "La costruzione di ricoveri per animali è soggetta ad approvazione da parte del sindaco che la
concede sentito il parere del responsabile del Servizio n. 1 per quanto attiene le competenze in materia di
igiene del suolo e dell'abitato e del Servizio Veterinario sulla idoneità come ricovero anche ai fini della
profilassi delle malattie diffusive degli animali e ai fini del benessere delle specie allevate.
L'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo accertamento
favorevole dei Responsabili dei Servizi n. 1 e Veterinario secondo le rispettive competenze.
L'autorizzazione deve indicare la specie o le specie di animali nonché il numero dei capi svezzati che
possono essere ricoverati.
Qualora trattasi di:
.......................................
canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
........................................
detta autorizzazione è subordinata al nulla osta previsto dall'art. 24 del Regolamento di polizia veterinaria
approvato con DPR. 8 febbraio 1954, n. 320 e attualmente rilasciato dall' E. R. dei servizi di zona
competente per territorio ".
Quanto sopra, ovviamente, riguarda l'approntamento di un allevamento di dimensioni rilevanti, per il
quale si dovrà ricercare una dislocazione appropriata in zona agricola.
Per quanto concerne un allevamento "amatoriale", non essendovi una previsione specifica per i cani, il
comportamento tenuto dagli Enti interpellati, Comuni e A.S.L., si rifà, per analogia, alle disposizioni
previste per l'allevamento di animali per "uso familiare", dettate al punto 3.10.10, del sopra richiamato
Regolamento d'Igiene della Regione Lombardia, per pollai e conigliaie, il quale stabilisce che "I pollai e le
conigliaie devono essere aerati e mantenuti puliti; devono essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate,
all'interno delle quali sarà ammesso solo un numero di capi limitati all'uso familiare e comunque alla
distanza dalle abitazioni viciniori non inferiori a metri 10".
Praticamente viene ammessa la presenza di cani nell'ambito del tessuto urbano residenziale, in un
numero pari ai residenti dell'unità immobiliare interessata, che abbia però i requisiti di spazio tali da
garantire che i box, nei quali vengono mantenuti i cani nel rispetto delle norme igienicosanitarie sopra
precisate, siano posti contemporaneamente ad almeno cinque metri dal confine e ad almeno dieci metri
dalle altre abitazioni.
Quanto sopra esposto, lungi dall'essere esaustivo, è soltanto un contributo che si spera possa stimolare
ulteriori approfondimenti, al fine di rendere l'allevamento amatoriale del cane di razza un'attività
pienamente integrata nel tessuto sociale e nell'ambiente in cui viene esercitata, evitando di generare
dubbi e diffidenze e contribuendo, invece, a dare consapevolezza del ruolo svolto nel miglioramento delle
qualità di quell'animale che, a ragione, viene definito il migliore amico dell'uomo.
Re: Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
mamma che roba complicata ho il mal di testa! Però interessante.
GIULYeZED- Numero di messaggi : 412
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Località : Como
Data d'iscrizione : 22.02.11
Re: Ricevuta per l'acquisto di un cucciolo
GIULYeZED ha scritto:mamma che roba complicata ho il mal di testa! Però interessante.
infatti....non si riesce mai a reperire informazioni chiare, precise....poi solo fare i puzzle per cercare di capire qualcosa....ho postato questo articolo che avevo letto sperando che possa essere utile a qualcuno....
Per quanto riguarda il 730 io l'anno scorso ho avuto problemi nella compilazione per quanto riguarda il mutuo di acquisto+ristrutturazione (non riuscivano a capire come compilarlo....poi se sbagli è colpa tua e le multe te le prendi te...) ....figurati se poni il problema della "vendita" dei cani....
Io dipingo per esempio....se vendo uno dei miei quadri (e ci guadagno qualcosa) chissà se devo dichiararlo??? penso che la logica sia la stessa se una persona fa una cucciolata a spot.....secondo me non si dichiara.....
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